STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE MUV MATERA


ART. 1 – (Denominazione e sede) E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata: “MUV Matera - Museo Virtuale della Memoria Collettiva", con sede in Via Casalnuovo n.239,  nel Comune di Matera (MT).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)  L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale  volte alla ricerca ed alla valorizzazione della memoria storica, culturale e popolare attinente alla città e alla provincia di Matera.  In particolare l’Associazione intende recuperare e salvaguardare la memoria storica della città di Matera attraverso un spirito collaborativo e partecipativo degli stessi cittadini condividendo i propri ricordi, le proprie emozioni e il proprio materiale fotografico nel rispetto dell'identità di ciascuna raccolta.  Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di promuovere e divulgare la Memoria Storica del Territorio, realizzando ricerche, studi, manifestazioni, rappresentazioni teatrali, pubblicazioni, stampe, riproduzioni, audiovisivi, CD-Rom Multimediali, siti web divulgativi, corsi, conferenze, visite guidate, eventi enogastronomici o quant’altro si ritenga adatto a concretizzare gli scopi e le finalità sociali, anche in collaborazione con altre associazioni o enti ed organismi locali, pubblici e privati, italiani, stranieri e sopranazionali. L’Associazione intende altresì partecipare ad iniziative e raccolte fondi per scopi benefici. L’Associazione si propone tra l’altro di promuovere e/o partecipare a esposizioni, manifestazioni, animazioni, rievocazioni e studi di carattere storico culturale. Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Soci. Le prestazioni dei Soci non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per la prestazione fornita, entro i limiti stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, anche indiretto, democraticità, pari opportunità, solidarietà, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite neppure indirettamente dal beneficiario dell’attività.L’associazione si avvarrà, quindi, in modo determinante e prevalente dell’attività gratuita dei propri aderenti

ART. 3 - (Soci) Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di richiedere un contributo ai soci che prestano attività di volontariato per la copertura delle spese assicurative.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)  I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)  Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali) Gli organi dell’associazione sono:  Assemblea dei soci; Consiglio direttivo; Presidente; Vice Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante posta ordinaria, posta elettronica o avviso sul gruppo Facebook del MUV Matera, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea può essere convocata dal presidente o dal consiglio direttivo.
 
ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea) L’assemblea deve: approvare il rendiconto, conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; nominare il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione) Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario  e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale che sarà pubblicato su Sito Internet dell’associazione.

ART. 11 - (Consiglio direttivo) Il consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti.
Il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente dell’associazione. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il consiglio direttivo dura in carica per n.5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.
Il Consiglio direttivo può delegare poteri a singolo componente (consigliere delegato)

ART. 12 - (Presidente)  Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.  Al presidente spettano anche i poteri di ordinaria amministrazione e il ruolo di tesoriere.
Il Vice presidente sostituisce il presidente in caso di protratta assenza dello stesso, con gli stessi poteri. L'assenza deve essere comunicata dal presidente

ART. 13 - (Risorse economiche) Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; contributi di privati; eredità, donazioni e legati; altre entrate compatibili con la normativa in materia
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. L’associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario) Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
L’associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti

 

 

 

 

 

Home | Link | Disclaimer Foto | Dicono di noi | Statuto | Area stampa | Admin | Statistiche | Crediti | Sostieni il MUV | Contatti | gruppo facebook
© Associazione Museo della memoria collettiva di Matera - MUV Matera - codice fiscale: 93054310771 - Via Casalnuovo, 239 Matera
IBAN: IT25 Z076 0116 1000 0101 8256 980 - www.muvmatera.it - Sito realizzato da Artedat
a
 

 

 

Bookmark and Share